Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.
Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008
