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La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non puo' superare le 40 ore dal 1° agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art1 · fonte del testo