Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le maggiori prestazioni cumulate in piu' settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art2 · fonte del testo