Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 2
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Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le maggiori prestazioni cumulate in piu' settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.
Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008
