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Per il personale direttivo e degli uffici la durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere superiore a quella stabilita dal primo comma dell'articolo 1 per il personale dell'esercizio.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;591~art3 · fonte del testo