Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 14 — Settori scientifico-disciplinari

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Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarita' ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Testo in vigore dal 23 novembre 1990 al 18 maggio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art14 · fonte su Normattiva