Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 15 — Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori

I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilita' didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita' di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.

Testo vigente dal 23 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art15 · fonte su Normattiva