Art. 15 — Commissione di accertamento e verifica
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Affini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della legge, e' costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:
- a)il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;
- b)il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;
- c)un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;
- d)un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e puo' disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimento all'ufficio competente dello SCAU, che e' tenuto a portarli ad esecuzione. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facolta' di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 13 agosto 1990 al 20 febbraio 2002
