L'articolo 321 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art144 · fonte su Normattiva