L'articolo 330 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 330 - Decadenza dalla potesta' sui figli. - Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art152 · fonte su Normattiva