L'articolo 180 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 180 - Amministrazione dei beni della comunione. - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonche' la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art59 · fonte su Normattiva