L'articolo 332 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 332 - Reintegrazione nella potesta'. - Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art154 · fonte su Normattiva