L'articolo 333 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art155 · fonte su Normattiva