L'articolo 334 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e' disposta la rimozione di entrambi i genitori".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art156 · fonte su Normattiva