L'articolo 537 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. - Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi e' riservata la meta' del patrimonio. Se i figli sono piu', e' loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art173 · fonte su Normattiva