L'articolo 538 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi muore non lascia figli legittimi ne' naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi e' riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralita' di ascendenti, la riserva e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art174 · fonte su Normattiva