L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art185 · fonte su Normattiva