Art. 185
L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
