L'articolo 185 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 185 - Amministrazione dei beni personali del coniuge. - All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
