Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art216 · fonte su Normattiva