La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art43 · fonte su Normattiva