L'articolo 219 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 219 - Prova della proprieta' dei beni. - Il coniuge puo' provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprieta' esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi puo' dimostrare la proprieta' esclusiva sono di proprieta' indivisa per pari quota di entrambi i coniugi".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
