L'articolo 187 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 187 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
