L'articolo 84 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 84 - Eta'. - I minori di eta' non possono contrarre matrimonio. - Il tribunale su istanza dell'interessato, accertata la sua maturita' psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, puo' con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando e' decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art4 · fonte su Normattiva