L'articolo 337 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art158 · fonte su Normattiva