L'articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
L'articolo 160 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art42 · fonte su Normattiva