L'autorizzazione del giudice e' prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 21 aprile 1981
L'autorizzazione del giudice e' prevista soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 21 aprile 1981
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) - che stabilisce il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa - in quanto - posto che il legislatore, nel dettare norme transitorie gode della più ampia discrezionalità, con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza; e che la necessità dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e sociale, prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico, nel quale il provvedimento del giudice costituiva una garanzia sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del coniuge più debole - la norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza collettiva è andata maturando nel corso degli anni; ed in quanto la permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immodificabilità del regime convenzionale adottato, risolvendosi così in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia. - S. nn. 168/1985, 136/1991 e 378/1994. red.: S. Di Palma
Art. 3 cost. · Art. 2 Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1981-04-10;142~art2 · fonte su Normattiva