L'articolo 186 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:

  • a)di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
  • b)di tutti i carichi dell'amministrazione;
  • c)delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
  • d)di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art65 · fonte su Normattiva