L'articolo 186 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:
- a)di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
- b)di tutti i carichi dell'amministrazione;
- c)delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
- d)di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
