L'articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
