L'articolo 189 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 189 - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. - I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito e' sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art68 · fonte su Normattiva