L'articolo 248 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'. - L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art99 · fonte su Normattiva