L'articolo 248 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita'. - L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L'azione e' imprescrittibile. Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
