Art. 15 — Rivalutazione dei redditi
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Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16. A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione. La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Testo in vigore dal 27 settembre 1980 al 20 novembre 1990
