L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attivita' di servizio ha facolta' di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella D allegata alla presente legge, in annualita' costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici. L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla, comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa. L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art21 · fonte del testo