Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per Le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo art. 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e' stabilito in tante volte lire 3700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312. Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento e' effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art24 · fonte del testo