Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso art. 24 e dell'art. 26 in nessun caso puo' essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art29 · fonte del testo