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Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, e' stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando pero' l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1962, n. 1353
1La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1 gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500".
L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36
2con decorrenza dal 1 gennaio 1968
La L. 12 agosto 1962, n. 1353, come modificata dalla L. 27 gennaio 1968, n. 36, ha disposto (con l'art. 12) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000".
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975
