Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facolta' di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

Testo vigente dal 12 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art34 · fonte del testo