Il trattamento annuo lordo, per la pensione diretta, e' pari alla somma delle rendite di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4. Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati al comma, primo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1954, n. 409, le rendite di cui alle lettere a) e b) sono aumentate di un decimo. In nessun caso, pero', l'importo risultante per la rendita di cui alla lettera a) puo' essere inferiore a lire 126.403 annue, e quello per la rendita di cui alla lettera b) ad un terzo della retribuzione annua differenziale, definita dall'art. 5, riferita alla data della cessazione dal servizio. Quando si tratti di lesioni ed infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, le rendite di cui ai comma precedente sono aumentate di due decimi ed i minimi ivi stabiliti sono elevati, per la rendita di cui alla lettera a), a lire 324.479 annue e, per la rendita di cui alla lettera b), ai due terzi della predetta retribuzione annua differenziale. Per tutte le pensioni dirette considerate nei commi precedenti, in nessun caso la rendita di cui alla lettera a) puo' superare le lire 536.508 annue, e la rendita di cui alla lettera b) puo' superare la retribuzione annua differenziale di cui al comma secondo. A tal fine, nel caso di valutazione in pensione di servizio simultaneo di durata inferiore a 120 mesi, la parte della predetta retribuzione attribuita per il servizio stesso ai sensi del comma secondo dell'art. 5, si considera, per una aliquota pari al rapporto tra tale durata e quella di 120 mesi.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;87~art8 · fonte del testo