La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art11 · fonte del testo