La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.
Testo vigente dal 12 luglio 1954
La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.
Testo vigente dal 12 luglio 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-06-11;409~art15 · fonte del testo