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Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modifiche contenute nei commi seguenti. Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'articolo 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12. 1 La comunicazione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonche' alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni. Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'articolo 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari ai doppio della quota mensile ceduta, con le modalita' stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato articolo 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 gennaio 1968, n. 36
1La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 11) che "Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 20 dicembre 1975
