Art. 14 — Reddito professionale
Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' il reddito proveniente dall'attivita' professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.
Testo vigente dal 26 aprile 1991
