Art. 7 — Piano annuale
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Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attivita' dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attivita' degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attivita' dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonche' il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attivita'. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte di attivita' formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attivita' di cui al comma 2. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali gia' decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformita' con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attivita'. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, 1'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attivita' programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' promozionale all'estero. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.
Testo in vigore dal 27 marzo 1997 al 17 luglio 2011
