Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art26 · fonte su Normattiva