I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art45 · fonte su Normattiva