Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956. 84 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni previste all'art. 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'art. 13 circa l'anzianita' di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonche' le disposizioni di cui all'art. 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento della entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art21 · fonte del testo