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Le disposizioni previste all'art. 10 circa la permanenza di un minimo di due anni nel grado immediatamente inferiore per le promozioni fino al grado 5° incluso e dall'art. 13 circa l'anzianita' di carriera e i termini minimi di servizio ai fini dell'ammissione all'esame per la promozione al grado 6° nonche' le disposizioni di cui all'art. 14, concernenti il quinquennio prescritto per le note di qualifica, non si applicano ai funzionari che si trovino nei ruoli al momento della entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956
