Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 11 gennaio 1956, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956. 44 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza, in tutte le prove scritte in uno dei due concorsi successivi al 1945 sostenute senza peraltro raggiungere la prescritta media del 7, e' consentita la partecipazione ad un terzo concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 GENNAIO 1956, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art23 · fonte del testo