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Ai candidati invalidi, reduci, profughi, combattenti e assimilati, che abbiano avuto almeno la sufficienza, in tutte le prove scritte in uno dei due concorsi successivi al 1945 sostenute senza peraltro raggiungere la prescritta media del 7, e' consentita la partecipazione ad un terzo concorso.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art23 · fonte del testo