Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

  • a)sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;
  • b)sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo e' dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di eta', il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ridotto alla meta' per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed e' comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art10 · fonte su Normattiva