Art. 34 — Delega di funzioni
All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo". All'articolo 11 della stessa legge e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti". Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purche' in Italia, dal presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza".
Testo vigente dal 10 febbraio 1986
