Art. 25 — Base del reddito per il passato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990. Leggi il testo vigente →
Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori al 1978, si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1982 al 29 agosto 1990
