La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

Testo vigente dal 26 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art19 · fonte su Normattiva